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Se un immobile non è danneggiato dal terremoto?

L’interpello 119 del 31/05/2024 dell’Agenzia delle Entrate pone l’accento su una vicenda afferente la richiesta di fruizione del Superbonus su alcune unità con caratteristiche differenti: una inagibile, l’altra danneggiata dal sisma. La risposta dettagliata dell’AdE.

Si è sentito parlare per molto tempo del Superbonus e di tutte le modifiche a cui è stato sottoposto.

Molti proprietari di abitazioni situate nelle zone colpite dal sisma si sono chiesti come funziona ora il bonus e come si può ottenere.

Esaminiamo prima il caso prospettato nella risposta ad interpello n. 119 del 31/05/2024 dell’Agenzia delle Entrate.

Il proprietario vorrebbe avviare dei lavori di demolizione e ricostruzione di un immobile con annessi magazzino e autorimessa, provvedendo sia alla riqualificazione dal punto di vista antisismico che all’efficientamento energetico.

Qual è il problema?

Il fabbricato è stato suddiviso in due parti strutturalmente autonome: Blocco A e Blocco B (pertinenze).

Un blocco è inagibile dal 2009 e NON può usufruire di alcun beneficio,

 invece l’altro dal 2016 (con il terremoto) e quindi PUÒ ottenere il contributo.

A questo punto, la domanda si concentra proprio su questa incognita.

In che misura può ottenere il Superbonus?

Spieghiamoci meglio: il contribuente vuole sapere se può accedere al 110 anche se l’immobile B è staccato strutturalmente dal corpo A e anche se non ha subito danni!

Capito l’inghippo?????

L’Agenzia delle Entrate secondo me non ha risposto in maniera compiuta, ma andiamo a vedere.

Ci ribadisce innanzitutto che il 110 fino al 31/12/25 riguarda solo gli immobili danneggiati dal sisma.

Poi ci dice che l’immobile in questione è unifamiliare e che quindi ha un unico massimale di € 96.000…..e fin qui ci siamo!

Poi aggiunge che

è possibile fruire della detrazione esclusivamente sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente.

Quindi ha diritto al Superbonus al netto dei contributi già riconosciuti.

Ma tutte queste cose noi le sapevamo giààààààà!!!

Come già annunciato in una newsletter di qualche giorno fa relativamente alle novità introdotte dal Decreto Superbonus, le uniche aree dove si può ancora scegliere lo sconto in fattura e la cessione del credito sono proprio quelle del cratere sismico.

Il dubbio è un altro: il 110 si può usare su unità immobiliari non danneggiate dal sisma, ma collegate strutturalmente o catastalmente (perché sono pertinenze) a quelle danneggiate?

A questo non trovo risposta nell’interpello 119 di cui stiamo trattando!

Se hai dubbi contattami e ti darò tutte le informazioni di cui hai bisogno.


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